I PROBLEMI MEDICO-LEGALI DEL DELITTO DI VIOLENZA CARNALE

Violenza carnale. E' un delitto che offende la libertà sessuale, cioè la facoltà che ognuno ha di disporre del proprio corpo ai fini sessuali entro i limiti del diritto e del costume sociale. L'azione delittuosa consiste nell'accoppiamento carnale imposto con la violenza o ottenuto mediante l'abuso o l'inganno.

Art. 519 c.p. Della violenza carnale. - Chiunque con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona che al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni 14;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;

4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Congiunzione carnale violenta. Si tratta di un reato in due tempi, il primo rappresentato dalla costrizione violenta o minacciosa, il secondo dall'atto materiale della congiunzione carnale.

Per violenza s'intende la costrizione fisica esercitata con la forza muscolare allo scopo di vincere la resistenza della vittima, sul corpo della quale si producono lesioni di vario genere (segni di costrizione) che il medico riconosce ed utilizza per la diagnosi del delitto.

La minaccia consiste nell'azione psichica di intimidire la vittima per coartarne la volontà, può essere una minaccia di danno diretto a carico della vittima o indiretto a carico di qualcuno cui la vittima è sentimentalmente legata.

Il cedimento può essere quindi per terrore, quando la paura paralizza le forze e la volontà, o per timore, al fine di evitare mali peggiori.

La congiunzione carnale è l'atto sessuale che si realizza quando l'organo copulatore di uno dei soggetti viene introdotto in una cavità corporea dell'altro soggetto (vagina, retto, bocca), non sussiste congiunzione carnale se l'organo penetrante è diverso da quello genitale, cosicchè l'uso di strumenti, delle dita o della lingua è da considerare un atto di libidine, per contro non è necessario che il rapporto sia completo di orgasmo ed ejaculazione.

Il soggetto attivo può essere tanto l'uomo quanto la donna. Soggetto passivo è qualsiasi persona che subisce la violenza carnale, indipendentemente dall'età e dalla condizione; può essere anche la moglie o una prostituta alle quali viene leso il diritto alla propria libertà sessuale.

La violenza carnale è sempre un delitto doloso, la consumazione si ha nell'atto della compenetrazione corporale, l'evento non sussiste (reato di mera condotta). Il tentativo è possibile.

Congiunzione carnale abusiva. La violenza carnale avviene non ricorrendo a violenza o minaccia, ma approfittando delle condizioni di età o salute del soggetto passivo o abusando della propria autorità.

a) Sussiste il divieto assoluto di rapporti carnali con minori di 14 anni, a prescindere dal consenso, accettazione o adescamento. La disposizione è tassativa e non ammette eccezioni, nè il colpevole può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso (art. 539 c.p.); si tratta di responsabilità oggettiva: il soggetto è punibile senza necessità di dimostrarne il dolo.

b) E' vietata la congiunzione carnale con gli infrasedicenni da parte di chi gode di una particolare autorità domestica o morale, quali gli ascendenti, il tutore, il medico, gli insegnanti, i custodi in genere. Dopo i 16 anni la legge ritiene che il soggetto abbia acquisito una sufficiente maturità per gestire autonomamente la proprie vita sessuale.

c) Un'infermità mentale, permanente o temporanea (intossicazione da alcool) una particolare debolezza fisica, patologica o costituzionale, possono aver reso impossibile la resistenza all'abuso. Questo stato di inferiorità, spesso arduo da verificare, non deve essere valutato solo in senso assoluto, ma in comparazione al soggetto attivo, ricostruendo pure la dinamica del rapporto intercorso.

L'ignoranza o l'errore sulle condizioni fisiche o mentali della vittima esclude la colpevolezza (art. 47 c.p.)

Congiunzione carnale fraudolenta. E' ottenuta mediante l'inganno, per essersi il colpevole sostituito al partner del soggetto passivo.

Congiunzione carnale abusiva di pubblico ufficiale. Art. 520 c.p. - Il pubblico ufficiale, che fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragioni del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette.

E' un reato di carattere sussidiario in quanto si applica se non sussiste il reato più grave di violenza carnale; è un reato esclusivo perchè può essere commesso solo da chi ha la qualifica di pubblico ufficiale.

Il medico interviene per accertare se vi sia stata la congiunzione carnale, se sono derivate conseguenze e quali siano le condizioni mentali e fisiche del soggetto passivo.

Concorso formale e materiale di reati in caso di violenza carnale. Il sequestro di persona, l'eventuale deflorazione di vergine e la lesione di percosse inferte alla vittima allo scopo di vincerne la resistenza rappresentano un esempio di concorso formale di reati, perchè sono tutti elementi costitutivi che perfezionano l'unico reato di violenza carnale.

Un'eventuale stato di gravidanza indotta non è previsto come reato, benchè la legge 22/5/78, n. 194, esordisca con "Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile", il colpevole ne risponderà solo in sede civile per l'ammontare del danno morale e materiale, dopo la ricerca di paternità!

Un eventuale contagio venereo non è più espressamente previsto dall'abrogato art. 554 del c.p., ma l'autore dovrà rispondere di lesioni personali dolose o colpose a seconda se era oppure no a conoscenza della malattia trasmissibile.

Lesioni di percosse, se sono inferte dopo la violenza con lo scopo di indurre la vittima a tacere.

Lesioni personali, costituiscono sempre un reato a sè stante, sono rappresentate da ecchimosi, escoriazioni, ferite, morsi, graffiature, gravi turbe psichiche da emozione o spavento. Le lesioni prodotte dall'autore durante la violenza sono dolose, quelle che eventualmente riporta la vittima cercando di sottrarsi all'aggressore sono colpose.

Ricorre poi l'omicidio doloso quando il colpevole uccide la vittima durante o dopo il fatto, per istinto sadico o per occultare il delitto, oppure la uccide per rabbia non essendo riuscito a vincerne la resistenza.

Si ha l'omicidio preterintenzionale ogni qual volta la morte, non voluta, consegue alle percosse o alle lesioni inferte intenzionalmente.

Si risponde di omicidio colposo nelle stesse circostanze in cui possono verificarsi le lesioni colpose.

Si risponde di morte conseguente ad altro delitto (art. 586) se la vittima muore per un collasso dovuto al rapporto sessuale violento o per grave emorragia da lesioni perineali.

Tra le conseguenze indirette occorre ricordare il suicidio della vittima, secondario al grave turbamento psichico che ne ha riportato.

Querela dell'offeso. Art. 542 c.p. - I delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;

2) se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.